La messa alla prova

La messa alla prova è una forma di probation giudiziale innovativa nel settore degli adulti che consiste, su richiesta dell’imputato e dell’indagato, nella sospensione del procedimento penale per reati di minore allarme sociale.

Viene introdotta con la l. 67/2014 che modifica:

  • il Codice penale, con la previsione del nuovo istituto agli 168-bis, 168-ter e 168-quater;
  • il Codice di procedura penale, con l’introduzione degli 464-bis e seguenti che regolano le attività di istruzione del procedimento e del processo, nonché l’art. 657-bis che indica le modalità di valutazione del periodo di prova;
  • le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
  • il Testo unico in materia delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale.

Il d.lgs. n. 150/2022  “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” interviene sull’ambito operativo della sospensione del procedimento con messa alla prova estendendolo da un lato, consentendo l’accesso alla messa alla prova anche con riferimento ad ulteriori specifici reati, diversi da quelli contemplati all’art. 550 c. 2 c.p.p., puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori da parte dell’autore, compatibili con l’istituto, e, dall’altro, prevedendo che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

Altra novità introdotta dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 è costituita infatti dalla proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero.

Sono previsti due casi:

  1. istanza formulata in udienza (art. 464-bis c.p.p.): Nei casi previsti dall’articolo 168-bis del Codice penale l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.
     
  2. Istanza formulata nel corso delle indagini preliminari (art. 464-ter c.p.p.). L’ 464-ter c.p.p. dispone, infatti, che Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’articolo 415 bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini, la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero. Quando la persona sottoposta ad indagine aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa del reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice. Il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero, cui ha aderito l’imputato, sia conforme ai requisiti indicati dall’articolo 464-quater, comma 3, richiede all’ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d’intesa con l’imputato. Quest’ultimo trasmette al giudice, entro novanta giorni, il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’imputato. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari può fissare udienza ai sensi dell’art. 127 c.p.p. Il giudice, se lo ritiene necessario, può verificare la volontarietà della richiesta dell’imputato, disponendone la comparizione. Il giudice valuta l’idoneità del programma trattamentale elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna d’intesa con l’imputato, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell’imputato nel corso dell’udienza ai sensi dell’articolo 127 c.p.p. e dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatoria e gratuita, l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Il lavoro di pubblica utilità si può svolgere per un minimo di dieci giorni, anche non continuativi e non può superare le otto ore giornaliere.

Le mansioni alle quali gli imputati che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, ex art.2, c.4 del d.m. 88/2015, afferiscono alle seguenti tipologie di attività:

- sociali e sociosanitarie: alcool e tossicodipendenti, anziani, diversamente abili, stranieri, malati, minori
- protezione civile: soccorso alla popolazione anche in caso di calamità
- patrimonio ambientale: (fruibilità e tutela) prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio boschivo e forestale, demanio marittimo, protezione flora e fauna con riguardo alle aree protette, attività connesse al randagismo animali
- patrimonio culturale e archivistico: (fruibilità e tutela) inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie, pinacoteche
- immobili e servizi pubblici: (manutenzione e fruizione) ospedali, case di cura, beni demaniali e patrimonio pubblico, giardini, ville e parchi - con esclusione di quelli delle forze armate e di polizia
- specifiche competenze e professionalità dell’imputato

L’istituto giuridico della “messa alla prova per adulti” prevede, inoltre, che l’imputato svolga attività riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato.

In un'ottica di riduzione del rischio di reiterazione del reato, il programma può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e relativi ai rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

Il programma di trattamento costituisce l’elemento indispensabile per accedere alla messa alla prova per adulti, del quale il giudice terrà conto nella decisione, congiuntamente ad eventuali altre informazioni che potrà acquisire tramite la polizia giudiziaria. Il programma di trattamento viene elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio, su formale richiesta dell'interessato o del suo procuratore speciale e predisposto in base alle specifiche caratteristiche della persona imputata.

La misura può essere concessa dal giudice per reati puniti con la reclusione fino a sei anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per non più di una sola volta, o per una seconda, in relazione a illeciti commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione. È esclusa l’applicazione ai contravventori e delinquenti abituali, professionali e per tendenza.
Il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore ad un anno, e per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato.

L'esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il giudice con ordinanza disponga la revoca e la ripresa del procedimento.

Misure alternative o di comunità

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per mezzo della Raccomandazione (92)16, rifacendosi al termine anglosassone community sanction, fornisce la seguente definizione di misura/sanzione alternativa o di comunità: sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità ed implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l’imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore.

Tale nozione designa le sanzioni decise da un tribunale o da un giudice e le misure adottate prima della decisione che impone la sanzione o al posto di tale decisione, nonché quelle consistenti in una modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di uno stabilimento penitenziario. Tutte le amministrazioni occidentali, compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell’esecuzione penale condividono tale definizione.

Le misure alternative alla detenzione o di comunità, consistono nel seguire un determinato comportamento, definito possibilmente d’intesa fra il condannato e l’ufficio di esecuzione penale esterna che lo abbia preso in carico; il contenuto del comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un “programma di trattamento”, espressione applicabile anche ai condannati posti in misura alternativa o di comunità.

In Italia, le misure alternative alla detenzione o di comunità vengono introdotte dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.
La competenza a decidere sulla concessione delle stesse è affidata al Tribunale di sorveglianza.
Le misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario sono la semilibertà, le diverse forme di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale.

  • Affidamento in prova al servizio sociale

È considerata la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.

L’applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l’ufficio di esecuzione penale esterna

L'introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nell'ordinamento penitenziario italiano testimonia l'adesione a una linea di pensiero largamente applicata negli altri Stati occidentali, fondata sull'opportunità di articolare il sistema di difesa sociale con il ricorso a misure penali differenziate, in misura proporzionale alle esigenze di controllo delle manifestazioni delinquenziali e a quelle di trattamento dei loro autori.

È regolamentata dall'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario, così come modificato dall'art. 2 della l. n. 165 del 27 maggio 1998 e consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Affidamento in prova al servizio sociale è previsto anche:

  • dall'art.94 l. 309/1990 per quanto concerne i tossicodipendenti e alcoodipendenti
  • dall'articolo 47-quater per i soggetti affeti da Aids o grave deficienza immunitaria.
  • Vi è poi una figura  di affidamento in prova al servizio sociale per il condannato militare.

E' considerata misura alternativa alla detenzione anche l'espulsione dello straniero prevista dall'art.16 del d.lgs. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione.

  • La detenzione domiciliare

La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla legge n. 663 del 10/10/1986, di modifica dell'Ordinamento penitenziario (o.p.). In seguito sono state aggiunte ipotesi di detenzione domiciliare per figure specifiche di condannati: le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art.47-quater) e la detenzione domiciliare speciale per le condannate madri ( art.47- quinquies).

La legge 9 agosto 2013 n. 94 ne ha ulteriormente esteso l’applicabilità eliminando gli automatismi che escludevano dal beneficio alcune categorie di soggetti, come i recidivi per piccoli reati e rendendone più agevole l’accesso per i condannati che al momento della irrevocabilità della sentenza fossero già liberi, a meno che non siano autori di gravi reati (come quelli in materia di criminalità organizzata o di maltrattamenti in famiglia.

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, di case famiglia protette.

L'ordinamento prevede varie forme di detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare speciale - Consente alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. ( art.47- quinquies),

Detenzione domiciliare per soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria - Con l'inserimento dell'art. 47-quater nella l. 354/1975 ad opera della l. 231/1999, il legislatore ha voluto consentire ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di aids, la possibilità di accedere alle misure alternative o di comunità previste dagli articoli 47 (affidamento in prova al servizio sociale) e 47 ter (detenzione domiciliare), anche oltre i limiti di pena ivi previsti.

Detenzione domiciliare pene non superiori a diciotto mesi  -  La legge 199/2010 consente l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi- il termine dei 18 mesi è stato modificato dal d.l. 211/2011, convertito con modificazioni dalla l. 9/2012.

  • La semilibertà

Può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale. È regolamentata dall'art. 48 dell'ordinamento penitenziario (l.354/1975) e consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al direttore dell'istituto di pena.